Approfondimenti
L'Amministratore.
L'amministratore è l'organo esecutivo del
condominio. Non è facile inquadrare dal punto di vista della legge la sua
figura, anche perché i suoi compiti e le sue responsabilità si sono
andate via via ampliando nel tempo.
L'amministratore deve essere nominato quando i condomini sono più di quattro. Viene eletto
dall'assemblea condominiale a cui nessuno può sostituirsi.
L'amministratore può essere nominato dall'autorità giudiziaria qualora
il condominio ne sia sprovvisto e l'assemblea non riesca a pronunciarsi a
proposito. L'autorità giudiziaria provvede unicamente su richiesta di
almeno un condomino.
L'amministratore rimane in carica un anno, ma non decade automaticamente; egli continua nella pienezza delle sue
funzioni fino a quando verrà legalmente scelto un successore.
Per la nomina dell'amministratore, soprattutto per la delicatezza del mandato che gli viene conferito e per
la necessità che per tale nomina il consenso sia notevole, la legge
prescrive la maggioranza degli intervenuti all'assemblea (e mai meno di un
terzo di quelli totali) e almeno la metà dei millesimi degli appartenenti
al condominio. Il Giudice di legittimità
ha stabilito che la stessa maggioranza è necessaria anche per la
riconferma.
All'amministratore spetta un compenso per il
lavoro svolto; in mancanza di decisioni in tal senso dell'assemblea sono da
applicarsi le tariffe professionali indicate da collegi e associazioni.
L'amministratore può essere revocato
dall'assemblea con la stessa maggioranza richiesta per la nomina; la
revoca può avvenire in qualsiasi momento e anche senza motivo alcuno;
all'amministratore non spetta indennizzo o risarcimento alcuno per la
revoca.
L'amministratore può inoltre essere revocato dall'autorità giudiziaria:
a) quando, essendo stato destinatario di una citazione o di un
provvedimento, anche se esula dalle sue attribuzioni, non ne abbia dato
comunicazione all'assemblea dei condomini;
b) se non ha reso conto della propria gestione annuale per due anni;
c) se vi sono fondati sospetti di gravi irregolarità.
I compiti dell'amministratore sono complessi, delicati, molteplici e non
sono solo quelli indicati dagli articoli 1130 e 1131 del Codice Civile; a
essi devono aggiungersi quelli eventualmente attribuiti dal regolamento di
condominio, dall'assemblea, da leggi speciali e dalle norme generali del
diritto.
Il Condominio.
Per la nascita del condominio non occorrono
particolari formalità: esso si costituisce quando la proprietà di uno
solo o in comunione di un immobile si spezzetta. Da tale momento, e ciò
è di grandissima importanza, acquistano applicazione tutte le norme sul
condominio e anche la minoranza riceve una tutela adeguata.
Se è vero che per certe decisioni acquista preminenza ciò che è stato
votato dalla maggioranza, quest'ultima trova dei limiti precisi nei
diritti della minoranza che non possono mai essere violati: in particolare certi articoli del
Codice sono creati per la
tutela della minoranza e sono addirittura dichiarati inderogabili (non
sono modificabili, cioè, anche se tutti sono d'accordo nel cambiarli).
Quando il costruttore comincia a vendere, perde la fisionomia di
proprietario esclusivo e diventa un semplice condomino. Da quel momento la
sua volontà può essere condizionata da quella concorrente degli altri
condomini ed egli rimane assoggettato alle decisioni assembleari secondo
le maggioranze di legge.
Il condominio nasce con un frazionamento della proprietà e quella che
viene chiamata "costituzione del condominio" è solo una
questione funzionale. Tanto è vero che è sufficiente che un condomino
prenda l'iniziativa di convocare un'assemblea e tutto si mette in moto,
con le sole spese postali per inviare l'avviso di convocazione.
Rimane però indubbio che l'avvio della vita condominiale è piuttosto
difficile in quanto si crea un tipo di vita che mette gli uni accanto agli
altri. Le complicazioni crescono quanto più i condomini sono numerosi.
Difatti la legge stabilisce che:
1) quando i condomini sono più di quattro l'assemblea deve nominare un
amministratore;
2) quando i condomini sono più di dieci deve essere formato un
regolamento di condominio che deve disciplinare le parti e i servizi
comuni;
3) quando c'è una molteplicità di edifici condominiali che hanno fra di
loro dei servizi in comune, nasce il cosiddetto super-condominio.
Regolamento condominiale.
Quando in un palazzo il numero dei condomini è superiore a dieci, deve esserci un regolamento di condominio, che può
essere di due tipi:
- regolamento di tipo contrattuale,
che di solito viene predisposto dal costruttore della palazzina e che
viene approvato da tutti i proprietari in quanto inserito nell'atto di
acquisto. Questo tipo di regolamento può contenere delle clausole che limitano
l'utilizzo e la disponibilità del proprio immobile. Un esempio abbastanza
comune è la regola di non tenere cani in condominio: se presente in un
regolamento contrattuale, nessuno dei condomini potrà trasgredire questa
regola;
- regolamento di
tipo assembleare: questo regolamento viene di solito predisposto
dall'amministratore del condominio, ma non può contenere limitazioni alla
libertà individuale che non siano espressamente accettate da tutti i
condomini.
Naturalmente diverso è il caso in cui il regolamento disponga, ad
esempio, l'utilizzo dei beni comuni (la regolamentazione di una zona
di parcheggio, orari in cui non è consentito fare schiamazzi o giocare
nel cortile). In tal caso anche se di natura assembleare tutti i condomini
saranno tenuti a rispettare le norme.
Tabelle millesimali.
Le tabelle millesimali sono previste e
disciplinate dagli artt. 68 e 69 delle disposizioni di attuazione del Codice
Civile, i quali stabiliscono che il regolamento di condominio
precisi il valore proporzionale di ciascun piano o porzione di esso e che
tali valori siano espressi in millesimi in apposita tabella allegata al
regolamento stesso.
Le tabelle devono ragguagliare, ponendoli su di un'unica base, i valori
delle proprietà esclusive, consentendo di ripartire le spese tra i
condomini in modo unitario. Oltre la tabella che attiene alla proprietà
generale e che viene normalmente indicata con la lettera "A",
esistono ulteriori tabelle, che vengono predisposte per ripartire, sulla
base dei criteri di legge, le spese di singoli servizi.
La determinazione dei valori è un'operazione
tecnica, che deve essere compiuta misurando la superficie reale di ogni
unità immobiliare e ragguagliandola, in millesimi, al volume totale
dell'edificio. Restano escluse dal calcolo parti esterne al fabbricato e
non edificate (es.: i giardini). Nell'accertamento dei valori non si tiene
conto dello stato di manutenzione di ciascun piano o porzione di piano.
Il calcolo, di solito, viene fatto moltiplicando la superficie reale
dell'appartamento per dei coefficienti di riduzione (o in qualche caso di
aumento) che modificano i metri quadri in funzione dell'effettivo utilizzo
della superficie dell'appartamento. Questi coefficienti di solito vanno da
0,20 a 1,20 e sono scelti dal tecnico sulla base della sua esperienza o
rifacendosi a delle tabelle, in particolare alla circolare ministeriale n.
12480 del 26/3/1966 (che aggiorna e sostituisce la precedente n. 9400 del
1/7/1926).
I Criteri utilizzati, di solito, sono i seguenti:
- coefficiente di destinazione;
- coefficiente di piano;
- coefficiente di orientamento;
- coefficiente di prospetto;
- coefficiente di luminosità.
Le tabelle millesimali costituiscono la base per qualsiasi ripartizione di
spesa, all'interno del condominio. Esse servono, inoltre, per determinare
la validità delle assemblee e per calcolare le maggioranze. Per la
validità delle tabelle, approvate in assemblea, non è sufficiente
l'approvazione unanime dei presenti all'assemblea, essendo necessaria
l'unanimità di tutti i partecipanti al condominio. Gli assenti potranno
proporre impugnativa.
Quando le tabelle millesimali vengono predisposte dal
costruttore-venditore e la loro approvazione risulta dagli atti di
compravendita dei singoli appartamenti, l'efficacia vincolante di esse si
basa su tale approvazione e non può essere contestata fino ad eventuale
ricorso alla procedura di cui all'art. 69 Disp. Att. C.C.
L'art. 69 Disp. Att. C.C. prevede la
possibilità di rivedere o modificare i valori risultanti dalle tabelle,
solo nell'ipotesi di errore o di modifiche dello stato di fatto.
La revisione in conseguenza di errore si riferisce, non solo agli errori
di calcolo, ma ad ogni ipotesi di errore. Pertanto, la revisione si
riferisce solo alle tabelle determinate contrattualmente e non a quelle
definite con sentenza, per le quali saranno applicabili i rimedi previsti
per le impugnazioni processuali.
Nell'ipotesi di modifiche di una parte dell'edificio (ad esempio:
innovazioni, ristrutturazioni di vasta portata o sopraelevazioni di nuovi
piani) le tabelle vanno rifatte quando è notevolmente alterato il
rapporto originario tra i valori dei singoli piani o porzioni di
piano.
Per la formazione giudiziale delle tabelle,
è necessaria la proposizione di una domanda specifica. La domanda
giudiziale può essere proposta anche dopo che, tra i condomini, sia
intervenuto l'accordo di ripartire le spese condominiali. La decisione
finale, all'esito del giudizio, ha effetto di giudicato.
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